Martedì, 05 Febbraio 2008 00:00

MATERA: IMMOBILI IN VENDITA

Il Sindaco Emilio Nicola Buccico ha reso noto, mediante pubblico avviso del 1° febbraio 2008, che anche per il Comune di Matera l’Agenzia del Territorio ha costituito liste di immobili iscritti al catasto-terreni per i quali sono venuti meno i requisiti di ruralità. Gli elenchi sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso, all’Ufficio Tributi del Comune di Matera, nella sede locale dell’Agenzia del Territorio e sul sito internet della stessa Agenzia. Tali immobili devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano, a cura dei soggetti titolari di diritti reali, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso.
MATERA: IMMOBILI IN VENDITA
Il Sindaco Emilio Nicola Buccico ha reso noto, mediante pubblico avviso del 1° febbraio 2008, che anche per il Comune di Matera l’Agenzia del Territorio ha costituito liste di immobili iscritti al catasto-terreni per i quali sono venuti meno i requisiti di ruralità. Gli elenchi sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso, all’Ufficio Tributi del Comune di Matera, nella sede locale dell’Agenzia del Territorio e sul sito internet della stessa Agenzia alla pagina http://www.agenziaterritorio.gov.it/. Tali immobili devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano, a cura dei soggetti titolari di diritti reali, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso. Qualora gli interessati non presentino le suddette dichiarazioni entro tale termine, l’Ufficio Provinciale dell’Agenzia del Territorio provvede, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso, alla iscrizione al catasto edilizio urbano. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione del citato avviso. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni dovute, si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 28 del regio decreto legge 13.4.39, n. 652, convertito con modificazioni dalla legge 11.8.39, n. 1249, e successive modificazioni (da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 2.066,00)
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